BONUS 110%

BONUS 110%

Incentivi e Detrazioni
Bonus 110% (art.119 decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con legge n. 77 del 16-7-2020) Viene riconosciuto credito di imposta pari al 110% della spesa sostenuta dall’01.07.2020 al 31.12.2021 dalle persone fisiche per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico eseguiti negli edifici abitativi.
Nell’iter della conversione in legge sono state apportate numerose modifiche, che prevedono una generale estensione delle tipologie di intervento agevolate a fronte di una riduzione dei limiti di spesa.
l bonus viene esteso alle unita? abitative utilizzate come seconda casa, mentre i massimali di spesa sono modificati in relazione al numero delle unita? abitative.
Il credito di imposta del 110% puo? essere utilizzato dagli aventi diritto in cinque anni a rate costanti o in alternativa puo? essere ceduto a banche, intermediari finanziari o alle imprese che hanno effettuato i lavori secondo norme che saranno previste da apposito decreto del ministero dello sviluppo economico, che dovra? essere emanato entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto.
Inoltre il decreto legge prevede espressamente che il contribuente titolare del bonus che opta per le cessione a banche, intermediari o all’impresa che ha effettuato i lavori debba preventivamente ottenere il visto di conformita? da professionista abilitato sui dati relativi alla documentazione che attesta il credito di imposta.
Analogamente dovranno essere asseverate a cura di tecnici abilitati la corretta applicazione delle norme in materia e la congruita? delle spese sostenute in relazione agli interventi ammessi all’agevolazione.
L’asseverazione da parte di tecnici abilitati e? pure richiesta se viene ceduto il credito maturato in sede di liquidazione di stato avanzamento lavori per importo pari almeno al 30% dell’intervento agevolato.

Il Bonus del 110% si applica a:


a) Interventi di isolamento termico su almeno il 25%della superficie disperdente lorda dell’edificio (c.d. cappotto termico); e? richiesto l’utilizzo di materiali conformi a specifica disposizione amministrativa (decreto Ministero ambiente 11 ottobre 2017). Deve essere conseguito un miglioramento di due classi energetiche o una sola purche? venga raggiunta la massima.
I limiti di spesa sono cosi? rideterminati:
  • € 50.000,00 per le unita? immobiliari costituite da edifici unifamiliari o plurifamiliari con ingresso autonomo (le villette a schiera);
  • € 40.000,00 per ogni unita? abitativa per gli edifici da due a otto unita?;
  • € 30.000,00 per ogni unita? abitativa per gli edifici con piu? di otto unita? abitative.
b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, inclusi gli impianti idrici o geotermici, anche abbinati all’istallazione di impianti fotovoltaici e impianti di micro generazione, con conseguente miglioramento di due classi energetiche (oppure una sola classe purche? si raggiunga la massima).
Il limite di spesa per abitazioni unifamiliari resta fissato a € 30.000,00, mentre i limiti, per ogni unita? abitativa, passano a € 20.000,00 per gli edifici fino a 8 unita? e a € 15.000,00, sempre per ogni unita?, per edifici con piu? di otto unita? abitative.
c) Interventi di adeguamento sismico, fatta eccezione per gli edifici ubicati in zona sismica 4.
Il bonus puo? essere utilizzato per due immobili (es.: abitazione principale e seconda casa), oltre agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Sono in ogni caso esclusi dal bonus gli immobili accatastati nelle classi A1,A8,A9 (ville, castelli, case di lusso).
Viene riconosciuto il bonus anche per demolizioni e successive nuove costruzioni sempre nei limiti sopra indicati.

Estensione del bonus

Se viene realizzato almeno uno degli interventi sopraindicati e se congiuntamente vengono eseguiti altri interventi di riqualificazione energetica, si applica anche per questi ultimi il bonus del 110% nel limite massimo di spesa riconosciuto dalla normativa di riferimento.
Pertanto sono agevolati con bonus al 110%, con limite di spesa di € 60.000,00, anche gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, se realizzati congiuntamente a quelli che prevedono l’attribuzione del bonus in oggetto.
Analogo beneficio si ottiene con:
  • L’acquisto e la messa in opera di impianti fotovoltaici, fino all’importo massimo di spesa di € 48.000,00
  • L’installazione di impianti per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, fino all’importo massimo di € 3.000,00.
Il decreto legge 34 prevede inoltre che la cessione del credito di imposta a banche, intermediari finanziari o imprese che hanno effettuato i lavori possa essere applicata anche a:
  • Interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sulle parti comuni di edifici condominiali (detrazione del 50% fino al limite di € 96.000.00, in dieci annualita? a rate costanti);
  • Manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e recupero conservativo di singole unita? residenziali (detrazione del 50% con limite di € 96.000,00, in dieci annualita? a rate costanti);
  • Bonus facciate (detrazione al 90% senza limiti di spesa, in dieci annualita? a rate costanti).
Il ministero dello sviluppo economico ha predisposto una bozza del decreto applicativo; si riporta qui l’allegato B che riepiloga gli interventi agevolati.
Scarica l'allegato
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